STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DEMO
ART. 1
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA
È costituita una associazione non riconosciuta sotto la denominazione
“DEMO”
L’Associazione ha sede in Trento, via Grazioli 150.
L’Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell’Assemblea.
ART. 2
SCOPO
L’Associazione opera senza scopo di lucro e si propone di promuovere
- La cultura della partecipazione, del volontariato e della cittadinanza attiva, nella politica e nella vita della comunità
- La pratica della co-progettazione degli interventi in ambito culturale politico e sociale
- La cultura della nonviolenza e della non discriminazione;
- La cooperazione tra persone, gruppi e comunità;
- Progetti di cooperazione allo sviluppo, cooperazione internazionale, solidarietà nazionale ed internazionale;
- La difesa dei valori costituzionali, di democrazia, di accoglienza e convivenza pacifica;
- La informazione e formazione politica
- La formazione di persone e gruppi svantaggiati ed operatori in ambito sociale:
- La diffusione, anche mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione di massa, di idee, iniziative e progetti politico-sociali.
ART. 3
ASSOCIATI
L’Associazione si compone di un numero indefinito di soci. Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e possono contribuire alle finalità di cui all’articolo 2.
Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale, qualora il Consiglio Direttivo lo deliberi, fissandone l’ammontare.
Gli associati ammessi devono provvedere al versamento della quota associativa annuale per poter far parte a tutti gli effetti della associazione.
Qualora l’associato di nuova ammissione non provveda al versamento entro il termine di 90 (novanta) giorni, la sua ammissione si intende revocata.
Il Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, delibera l’adesione all’associazione dei soggetti che ne facciano richiesta, verificata la condivisione dello statuto, degli obiettivi e delle metodologie e la possibilità di concorrere alle attività dell’associazione.
ART. 5
OBBLIGHI
I soci sono obbligati:
- al versamento immediato della tassa di ammissione, da determinarsi del consiglio direttivo di anno in anno;
- a versare annualmente la quota di partecipazione secondo quanto stabilito annualmente dall’assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo.
ART. 6
RECESSO-DECADENZA-ESCLUSIONE-MORTE
La qualità di socio si perde per recesso decadenza, espulsione o a causa di morte.
Oltre che nei casi di legge il socio può recedere con effetto immediato con semplice comunicazione diretta al Consiglio Direttivo.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci che abbiano perso i requisiti per rimanere tali.
L’esclusione sarà deliberata dal consiglio direttivo nei confronti del socio:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dell’eventuale regolamento interno, e delle delibere adottate dagli organi sociali;
- che si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o della quota di partecipazione annuale;
- che abbia una condotta morale o civile tale da renderlo indegno di appartenere all’associazione;
- che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali alla associazione, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordine pregiudizievoli.
L’esclusione diventa operante nel giorno di comunicazione della relativa delibera al socio.
ART. 7
IMPUGNAZIONI
Le delibere assunte in materia di decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari con lettera normale.
Le controversie che insorgessero fra soci e l’associazione in merito ai provvedimenti di cui sopra, saranno demandati alla decisione del collegio dei probiviri e regolato dal presente statuto.
I soci che intendono reclamare contro i menzionati provvedimenti, dovranno proporre istanza scritta al Collegio dei Probiviri rimettendola al suo presidente a mezzo raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione che poi divento.
ART. 8
ORGANI
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente dell’Associazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.
ART. 9
ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita dagli associati fondatori nonché dagli altri nuovi associati ammessi successivamente dal Consiglio.
L’assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nella sede dell’associazione.
Essa è convocata dal Presidente dell’Associazione con preavviso non inferiore a giorni 15 (quindici), decorrenti dall’invio dell’avviso di convocazione mediante lettera raccomandata.
L’assemblea può altresì essere convocata ogni qualvolta lo ritengono opportuno il Presidente dell’Associazione, o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, o su richiesta di un decimo degli associati.
L’avviso di convocazione dovrà contenere la data e l’ora della convocazione, la sede dell’adunanza e gli argomenti da sottoporre a deliberazione.
Nello stesso avviso potrà prevedersi la seconda convocazione da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo rispetto alla prima comunicazione.
ART. 10
DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI
L’Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, adottate a maggioranza in conformità a quanto sotto, vincolano anche gli associati assenti o dissenzienti.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza dal Vicepresidente. In caso di assenza anche di quest’ultimo precederà il componente più anziano di età presente in assemblea.
Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall’assemblea su proposta del Presidente.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto e per prorogare la durata dell’associazione occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, compreso il voto favorevole di tutti soci fondatori. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
All’assemblea che ha i più ampi poteri per il conseguimento dei fini istituzionali dell’associazione spetta in particolare:
- approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo di ogni esercizio finanziario;
- eleggere i componenti del consiglio direttivo;
- nominare, di volta in volta per ogni adunanza, il segretario della assemblea;
- deliberare i compensi da corrispondere al collegio dei divisori dei conti;
- approvare eventuali esclusioni di soci per comportamenti in contrasto con lo statuto;
- approvare eventuali modifiche dello statuto dell’associazione;
- deliberare lo scioglimento dell’associazione.
L’assemblea può approvare un regolamento di attuazione del presente statuto.
ART. 11
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo, composto da un minimo di tre componenti ad un massimo di cinque componenti, è l’organo deliberante dell’Associazione e rimani in carica tre anni.
Il consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, almeno due volte all’anno o quando sia stata fatta motivata richiesta scritta da un terzo dei componenti dell’assemblea o del collegio dei revisori dei conti.
La convocazione viene fatta per iscritto per posta, anche elettronica dal Presidente o dal Vicepresidente con una nota contenente i punti dell’ordine del giorno da trattare, almeno 15 giorni prima, ed in caso di urgenza per fax da recapitare a ciascun membro del consiglio almeno cinque giorni prima.
Nello stesso termine e con le medesime finalità formalità della convocazione viene dato avviso al Collegio dei Revisori dei Conti.
Le adunanze del consiglio, di norma, hanno luogo nella sede dell’Associazione e non sono pubbliche; sono presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, ovvero occorrendo dal consigliere più anziano di età.
Il Consiglio direttivo esegue le delibere dell’assemblea ed esercita tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi dell’associazione, ad eccezione di quanto per legge o per statuto sia devoluto alla competenza dell’assemblea.
Il Consiglio direttivo svolge, tra l’altro, i seguenti compiti:
- curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
- redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi;
- stipulare gli atti e dei contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
- deliberare circa la missione, la decadenza e l’esclusione dei soci;
- compiere tutti gli atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione solo di quelli che per disposizione di legge o del presente statuto siano riservati all’assemblea generale;
- determinare la quota di prima iscrizione nuovi soci;
- proporre la quota annuale associativa da ratificare da parte dell’assemblea;
- predisporre ed approvare il regolamento interno in ossequio alle disposizioni statutarie.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello di chi presiede alla adunanza.
ART. 12
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente rimane in carica per tre anni ed è eleggibile per non più di tre mandati consecutivi.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
In caso di sua assenza o impedimento subentro nella funzione il Vicepresidente del Consiglio.
Il Presidente esercita le seguenti ulteriori funzioni:
- assume la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con la facoltà di nominare all’uopo difensori e procuratori alle liti;
- sottoscrive convenzioni e contratti;
- vigila sull’attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi della situazione, assicurando l’osservanza dello statuto e dell’eventuale regolamento di attuazione dello statuto medesimo;
- esercita ogni altra attribuzione a lui deferita dal Consiglio o dalle norme di legge;
- adotta provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta utile.
ART. 13
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea anche tra persone non associate.
Ad essi spetta il compito di:
- provvedere a riscontro degli atti di gestione;
- accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- esaminare il bilancio di previsione, le relative variazioni e del conto consuntivo, redigendo apposita relazione; effettuare le verifiche di cassa.
La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere, rimane in carica per tre esercizi finanziari, salvo revoca da parte dell’Assemblea disposta a maggioranza di due terzi.
I Revisori dei Conti partecipano all’Assemblea che approva il bilancio e devono essere invitati ad assistere alle riunioni del consiglio direttivo.
ART. 14
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri scelti preferibilmente tra persone estranee alla Associazione ed eletti dall’Assemblea, all’unanimità.
Durano in carica fino alla loro sostituzione da parte dell’Assemblea.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di arbitro per la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e di tutte le eventuali controversie fra i soci e gli organi sociali inerenti e conseguenti alla partecipazione alla presente l’associazione, nonché alla interpretazione delle disposizioni contenute nell’atto costitutivo e nello statuto.
Gli stessi decideranno secondo equità senza formalità e procedura.
ART. 15
PERSONALE DELL’ASSOCIAZIONE
Il personale dell’Associazione è costituito da:
- personale esperto in politiche sociali
- personale tecnico amministrativo.
L’organico dell’associazione è determinato dal Consiglio Direttivo che stabilisce le mansioni e le qualifiche dei dipendenti deliberando altresì, in conformità delle leggi e dei contratti collettivi sulla assunzione che sull’eventuale licenziamento del personale dipendente.
Il rapporto di lavoro del personale é di diritto privato. Il trattamento economico e normativo dei dipendenti è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dalle leggi vigenti in materia.
ART. 16
ESERCIZI SOCIALI-PATRIMONIO
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo predispone il bilancio da sottoporre all’assemblea per la relativa approvazione.
È vietata la distribuzione dei proventi dell’attività tra gli associati; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore dell’attività istituzionali previsto dal presente statuto.
Tutte le cariche in seno alla Associazione sono gratuite, salvo quella dei membri del Collegio dei Revisori dei conti a cui può essere attribuito un compenso per l’attività prestata.
Il patrimonio della Associazione è costituito da:
- quote associative e da eventuali contributi degli associati ;
- donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legali e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all’esercizio delle attività statutarie;
- contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell’Associazione;
- da qualsivoglia altra entrata o sopravvenienza.
Il patrimonio sociale è indivisibile. In caso di perdita della qualità di associato, per qualunque motivo avvenga, né l’associato nei suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall’associazione.
ART. 17
SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Assemblea dei soci può disporre lo scioglimento del Consiglio Direttivo quando:
- risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative amministrative statutarie che regola l’attività dell’associazione;
- il conto economico chiuda con una perdita superiore al 30% del patrimonio per due esercizi consecutivi ovvero siano previste perdite del patrimonio di analoga gravità.
Con il provvedimento di scioglimento di cui al comma 1, viene nominato un commissario straordinario, viene determinato la durata del suo incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso spettante.
Il commissario straordinario esercita tutti poteri dell’assemblea, provvede inoltre alla gestione della situazione, ad accertare di rimuovere le irregolarità della gestione, nonché a promuovere i necessari atti per il ripristino della gestione ordinaria e per il perseguimento dei fini statutari.
ART. 18
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre che per le cause previste dall’articolo 27 del codice civile, l’associazione si può sciogliere con delibera dell’Assemblea o in seguito a recesso di almeno due terzi degli enti aderenti all’Associazione.
Allo scioglimento dell’associazione, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti ad altri enti o soggetti giuridici non aventi scopo di lucro che perseguono finalità analoghe a quella dell’associazione estinta.
ART. 19
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile è alle altre leggi applicabili materia.